In vigore in nuovi "voucher" ecco come funzionano
Entrati in vigore dal 10 luglio i nuovi “voucher” che ora si dividono in due categorie: il "Contratto di prestazione occasionale" per le Imprese ed il "Libretto Famiglia"per i privati.
Le prestazioni di lavoro occasionale sono attivabili mediante una piattaforma informatica gestita dall’INPS, alla quale devono registrarsi sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro e per il tramite della quale vengono svolti gli adempimenti necessari alla corretta gestione delle prestazioni.
Gli adempimenti possono essere svolti anche per il tramite di un intermediario abilitato.
La piattaforma informatica INPS (link disponibile all'interno dell'area "COME FARE A..." del nostro sito internet) consente l’erogazione e l’accreditamento dei compensi ai prestatori nonché la valorizzazione della loro posizione contributiva sulla base delle prestazioni occasionali effettuate.
Il pagamento dei compensi sarà effettuato direttamente dall’Inps, entro il giorno 15 del mese successivo alle prestazioni, sul conto corrente indicato in fase di registrazione del lavoratore il quale deve essere intestato (o cointestato) al prestatore; in caso di mancata indicazione dell’IBAN, i compensi verranno erogati mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A..
Le prestazioni occasionali sono definite come quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (1/1 – 31/12):
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per ciascun prestatore, a compensi di importo netto complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
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per ciascun utilizzatore, a compensi di importo netto complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori;
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per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo netto non superiore a 2.500 euro.
Per le seguenti categorie i limiti complessivi erogati dagli utilizzatori sono computati al 75%:
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titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
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giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
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persone disoccupate ex art. 19, D.Lgs n. 150/2015;
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percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Le prestazioni devono comunque essere limitate al massimo a 280 ore nell’arco di un anno civile, ovvero al diverso limite previsto in ambito agricolo.
LIBRETTO FAMIGLIA
Possono ricorrervi soltanto le persone fisiche non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa per le seguenti attività:
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lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
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assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
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insegnamento privato supplementare.
La piattaforma informatica INPS consente l’acquisto di un “libretto nominativo prefinanziato”, denominato “Libretto Famiglia”, finanziato con i versamenti effettuati dall’utilizzatore tramite modello F24.
Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, di un valore nominale pari a 10 euro pari ad un compenso netto per il prestatore pari a 8 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora, nelle attività viste in precedenza; è acquistabile anche presso gli uffici postali.
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il contact center, deve comunicare all’Istituto:
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i dati identificativi del prestatore;
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il luogo di svolgimento della prestazione;
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il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
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la durata della prestazione;
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l’ambito di svolgimento della prestazione;
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altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito mediante la piattaforma telematica INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o SMS e MyINPS, dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.
IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
Possono fare ricorso al “Contratto di prestazione occasionale”:
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gli utilizzatori (intesi i professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di natura privata) che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (si considera la media della forza aziendale degli ultimi 6 mesi), fatti salvi i settori esclusi (si veda in seguito);
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le imprese del settore agricolo, solo nel caso in cui i prestatori siano:
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pensionati titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
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giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l’Università;
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persone disoccupate, così come definite dall’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;
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percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;
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le amministrazioni pubbliche, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
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nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
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per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
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per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
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per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
È invece espressamente vietato il ricorso alle prestazioni occasionali da parte:
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degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
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delle imprese agricole, qualora i prestatori non siano quelli indicati in precedenza;
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delle imprese dell’edilizia e dei settori affini, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
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nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Le prestazioni sono acquistabili tramite F24 o altri strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione sulla piattaforma Inps, non più quindi tramite i tabaccai.
La misura del compenso nell’ambito del “Contratto di prestazione occasionale” è stabilita dalle parti, purché non inferiore al livello minimo orario, pari a 9,00 euro (netti) per ogni ora di lavoro; l’INPS precisa inoltre che il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36,00 euro netti, anche qualora la prestazione lavorativa si inferiore a 4 ore.
Gli utilizzatori che ricorrono al Contratto di prestazione occasionale sono soggetti all’obbligo di inviare un’unica comunicazione all’Istituto previdenziale, mediante la quale ottemperano agli obblighi di informazione preventiva e rendicontazione della prestazioni lavorative.
Almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, mediante la piattaforma telematica INPS ovvero tramite il contact center, deve comunicare all’Istituto:
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i dati identificativi del prestatore;
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la misura del compenso pattuita;
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il luogo di svolgimento della prestazione;
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la data e l’ora di inizio della prestazione lavorativa;
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il settore di impiego del prestatore;
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altre informazioni per la gestione del rapporto, richieste dalla procedura.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito mediante la piattaforma telematica INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Qualora la prestazione non venga resa, l’utilizzatore deve comunicare, sempre tramite la procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione precedentemente inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione; decorso tale termine, l’INPS provvederà a pagare i compensi spettanti al lavoratore e a valorizzare la posizione assicurativa dello stesso.
Sono inoltre previste forme di tutela nei confronti del prestatore di lavoro, che viene informato tramite e-mail, SMS o MyINPS dell’invio di una dichiarazione preventiva allo svolgimento della prestazione lavorativa e/o dell’eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore. In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa nonostante la prestazione sia effettivamente avvenuta, il lavoratore ha la possibilità, entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, di comunicare all’INPS l’effettivo svolgimento della prestazione; infine, la piattaforma telematica INPS consentirà, all’utilizzatore e al prestatore di lavoro, di comunicare all’Istituto la conferma dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima.
Una volta comunicato l’avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all’utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell’avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione).