Il Bonus Natale - Eliminato il requisito del coniuge a carico
Con Decreto Legge 14 novembre 2024, n. 167, è stata ampliata la platea dei lavoratori dipendenti beneficiari del Bonus Natale, l’indennità una tantum pari a 100 euro netti (da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso del presente anno), da erogarsi unitamente alla tredicesima mensilità, a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano contestualmente specifici requisiti reddituali e familiari.
Fermo restando i requisiti reddituali e, dunque, la titolarità di un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro e di un’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante, per accedere alla misura, ora, non è più richiesta la presenza del coniuge fiscalmente a carico, come invece originariamente previsto, con la conseguenza che, a tali fini, è sufficiente avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.
A seguito delle modifiche apportate il lavoratore dipendente deve soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti reddituali e familiari:
- titolarità, nell’anno d’imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (da verificarsi nel dettaglio i redditi rientranti in tale soglia);
- Imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante;
- presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato. (Si ricorda che per risultare fiscalmente a carico, è necessario essere titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili ovvero non superiore a euro 4.000 nel caso dei figli fino a 24 anni di età.)
È, dunque, eliminata la condizione della presenza del coniuge fiscalmente a carico. Tuttavia, il D.L n. 167/2024 stabilisce che, nel caso in cui il lavoratore dipendente sia coniugato o convivente con altro lavoratore dipendente, il bonus Natale spetta ad uno solo di essi.
Per quanto concerne la definizione di “conviventi”, si evince che con tale termine si intendono i “conviventi di fatto”, “vale a dire due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, per il cui accertamento si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla lett. b), comma 1, art. 13 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 223/1989”.
Nel caso in cui il lavoratore non fornisca l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti e non ricevesse il bonus dal datore di lavoro, potrà sempre procedere con il recupero in fase di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025. Analogamente, il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 potrà beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il possesso dei requisiti sostanziali.
Alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 167/2024, si rende opportuno, da parte dei lavoratori dipendenti, valutare nuovamente l’eventuale diritto al bonus Natale e, nel caso, farne richiesta al proprio datore di lavoro.
A tal fine, si propone un nuovo fac simile da utilizzare, aggiornato alle modifiche apportate in materia dal D.L. n. 167/2024, da restituire compilata entro e non oltre il 30 Novembre 2024.
Scarica il nuovo Fac-simile di richiesta
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