Green Pass sui luogo di lavoro, scatta l'obbligo dal 15 ottobre

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che impone il green pass nei luoghi di lavoro.

Nel settore privato i controlli sono demandati ai datori di lavoro, i quali dovranno attrezzarsi affinché nei locali aziendali accedano solo i lavoratori muniti di certificazione verde. L’inottemperanza agli obblighi organizzativi e di controllo da parte dei datori di lavoro è punita con sanzioni pecuniarie. Anche per i lavoratori privi di green pass che accedono comunque al luogo di lavoro è prevista una sanzione amministrativa, oltre alle ulteriori sanzioni disciplinari come da CCNL di settore.

Gli articoli 1 e 3 del decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 prevedono che, a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato di emergenza (identificato ad oggi nella data del 31 dicembre 2021), è obbligatorio essere in possesso e mostrare su richiesta la c.d. certificazione verde Covid-19. Spetta dunque al datore di lavoro organizzare l’attività aziendale e controllare che siano rispettate tutte le misure idonee ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro. A tal fine, il datore di lavoro deve implementare un sistema di screening dei lavoratori; il possesso e l’esibizione su richiesta del Green Pass sono, dunque, prerequisiti essenziali per accedere ai luoghi di lavoro.

Come si ottiene il green pass

Il green pass si ottiene:

  • in caso di vaccinazione;
  • nei casi di tampone antigenico o molecolare (anche salivare molecolare) negativo (la certificazione avrà validità per 48 o 72 ore dall'ora del prelievo);
  • nei casi di guarigione da Covid-19.

Controlli e sanzioni per i datori di lavoro non in regola

Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni: il decreto prevede espressamente che entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro debbano aver definito le modalità per lo svolgimento delle verifiche utilizzando le modalità operative che meglio si adattano all’ambiente di lavoro nel quale opera.

I datori di lavoro devono, altresì, individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione per le eventuali violazioni. Scarica qui un fac-simile predisposto.

Varie potranno essere, quindi, le modalità prescelte per verificare il possesso del Green Pass attraverso il controllo all'ingresso, i tradizionali sistemi elettronici di rilevamento delle presenze, nella loro versione aggiornata o la scansione del codice QR tramite l’App ministeriale oppure tramite la verifica a campione dei lavoratori.

I datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno predisposto le modalità di verifica rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Sanzioni per i lavoratori non in regola

I lavoratori che comunicano di non avere la certificazione verde Covid-19 o che ne risultino privi al momento dell’accertamento sul luogo di lavoro, sono considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nel settore privato l’assenza ingiustificata, che scatta fin dal primo giorno, deve essere comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, questa comporterà l’assenza di retribuzione o altro compenso fino alla presentazione della certificazione verde senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Se, invece, il lavoratore accede comunque al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di green pass, rischierà una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. 

Maggiori informazioni saranno comunicate in relazione all'evoluzione normativa.

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