Aggiornamento modalità di attivazione dei Voucher
La circolare 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle nuove modalità di attivazione dei buoni lavoro, contenuta nel D.lgs. correttivo al Jobs act.
E' stato chiarito che per l’utilizzo dei voucher occorre effettuare 2 comunicazioni:
Almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa attraverso:
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il sito Inps dedicato seguendo le istruzioni sul sito (https://servizi.inps.it/servizi/poa/form/defaultinternet.aspx)
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un'email alla competente Direzione del Lavoro agli indirizzi indicati in calce
Il committente (imprenditore o professionista) nella comunicazione dovrà obbligatoriamente indicare:
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i dati anagrafici dell’azienda utilizzatrice con codice fiscale (da riportare anche nell'oggetto dell'e-mail);
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i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
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il luogo della prestazione;
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il giorno di inizio della prestazione
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l’ora di inizio e di fine della prestazione
L'e-mail dovrà essere priva di qualsiasi allegato.
Dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse; in tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.
La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015).
Vale la pena inoltre ricordare che l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.
ELENCO INDIRIZZI E-MAIL DOVE TRASMETTERE LE COMUNICAZIONI (in base alla provincia della sede dell'azienda):
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