Addio al CUD, arriva la C.U. anche per gli autonomi
Con la nuova Certificazione Unica (CU 2015) si profilano importanti novità per i sostituti d’imposta e per i lavoratori autonomi.
La CU 2015 sostituisce, a partire dal periodo d’imposta 2014, il vecchio CUD e la certificazione dei compensi degli autonomi emessa in forma libera su carta intestata dell’azienda.
Numerose le novità: dalla grafica ai dati, ai destinatari. La CU 2015 deve essere consegnata ai percettori entro il 28 febbraio e trasmessa, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo.
L’invio riguarda tutti coloro che hanno effettuato le ritenute di cui al Titolo III del DPR 600/73 o degli intermediari, ovvero:
- Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente
- Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
- Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi
- Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
- Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore
- Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale
- Ritenuta sui dividendi
- Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.
In sostanza va anticipato al 7 marzo di ogni anno parte del lavoro che viene fatto per il quadro LA del modello 770.
Nel nuovo C.U. è stato previsto un nuovo quadro relativo alla certificazione dei compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ove dovranno essere inserite esattamente le informazioni che generalmente venivano dichiarate nel modello 770, quadro LA autonomi.
Ulteriore informazione richiesta riguarda i dati inerenti i contributi previdenziali, se previsti, a carico del soggetto erogante e la quota a carico del lavoratore autonomo. Gli stessi compensi, con relative ritenute d’acconto operate e versate dal committente, saranno poi dichiarati dai lavoratori autonomi e dai professionisti nel proprio modello Unico PF o modello 730.
La Certificazione Unica dei redditi andrà anche consegnata, sempre entro il 28 febbraio 2015, al percettore del reddito o sostituito d’imposta. Per tutti coloro che hanno corrisposto i redditi sopra indicati effettuando, in qualità di sostituto d’imposta (ad esclusione quindi di chi occupa COLF/BADANTI) sorge quindi un nuovo obbligo sanzionato, in mancanza, con € 100 a percettore.
Per i nostri Clienti, e per ciò che concerne i redditi corrisposti ai lavoratori da noi gestiti, provvederemo ad affrontare il nuovo obbligo; per ciò che concerne invece le certificazioni da altri redditi comunichiamo di essere disponibili ad effettuare:
1) l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate;
2) il rilascio della certificazione da spedire al percettore su modello ministeriale;
Tutta la documentazione cartacea (fatture, ricevute compensi o certificazioni ) e i dati dei singoli percettori previsti nel modello Ministeriale dovranno esserci inviati entro e non oltre il 31/01/2015.
Lo Studio declinerà ogni responsabilità in caso di errata o incompleta documentazione fornitaci.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.