Auto aziendali, cosa cambia dal 03/11/2014
Nuovo adempimento dal 3 novembre 2014: diventa obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per periodi superiori 30 giorni.
Le modifiche apportate al nuovo codice della strada (in particolare all’art. 94, comma 4bis) dalla legge n. 120/2010 e regolate dal decreto ministeriale entrato in vigore il 7 dicembre 2012, prevedono obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione.
In particolare, dovranno essere comunicati atti dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, variazioni intervenute nella denominazione, se persona fisica nelle sue “generalità” (prevalentemente il cambio del luogo di residenza), ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari. Si sottolinea che l’adempimento non ha alcuna rilevanza fiscale, non è, infatti, da confondere, seppure per alcuni versi simile, con la comunicazione dei beni in godimento ai soci.
DECORRENZA
Sebbene le modifiche normative siano entrate in vigore lo scorso 7 dicembre 2012, le stesse diventeranno operative solo dal prossimo 3 novembre 2014. Le disposizioni si applicheranno a tutte le variazioni, per le quali incorre l’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, che interverranno a decorrere da tale data e non anche quelle pregresse pur in corso alla predetta data.
SOGGETTI ESCLUSI
Le nuove procedure non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:
a) Iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori;
b) Licenza di trasporto di cose in conto proprio;
c) Autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso a terzi (taxi e ncc).
Sono altresì esclusi:
d) L’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe benefit” (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private);
e) Al di fuori dei casi di “fringe benefit”, l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); in tal caso, infatti viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo
f) L’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale: in tal caso, infatti, non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità dello stesso.
Ne consegue che l’obbligo di comunicazione dei dati del reale utilizzatore vige, sicuramente, per il bene concesso in uso prettamente personale e gratuito al lavoratore per un periodo superiore a 30 giorni e solamente per gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. A tal fine il computo va operato, come evidenziato dal Ministero, “in giorni naturali e consecutivi e non rileva la circostanza che si esaurisca nell’arco di un unico anno solare ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi”.
SANZIONI
In caso di omissione saranno applicabili nei confronti dell’avente causa sanzioni previste dall’art. 94, comma 4-bis del C.d.s, quantificabili in 705 euro, alle quali si deve aggiungere il ritiro della carta di circolazione.