Divieto di pagamento in contanti dal 1° Luglio 2018
La legge di bilancio 2018 ha stabilito, dal 1° Luglio 2018, il divieto per le aziende di pagare la retribuzione in contanti a dipendenti, collaboratori e soci lavoratori di cooperative.
Saranno ammessi solo pagamenti tracciati, al fine di contrastare il comportamento fraudolento, attraverso il quale si consegna al lavoratore una busta paga, ma il pagamento della retribuzione risulta più basso.
Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale come di seguito indicato:
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bonifico (bancario o postale) su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
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strumenti per i pagamenti elettronici;
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pagamento in contanti direttamente in banca o in posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
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tramite assegno bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Il divieto di pagare la retribuzione in contanti paga vale per tutti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto.
Gli unici casi in cui la norma non trova applicazione fanno riferimento ai pagamenti in contanti per rapporti di lavoro domestici (colf e badanti) e Pubblica Amministrazione.
Al datore di lavoro che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni verrà riconosciuta una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.
Oltre al divieto del pagamento in contanti la norma fissa anche un altro principio: la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione spettante; l’unica prova dell’avvenuto pagamento sarà la traccia del pagamento stesso.
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