Esonero contributivo triennale fino a 8.060 euro

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L’Inps ha fornito i requisiti e le condizioni da rispettare per l’esonero contributivo triennale fino a 8.060 euro annui sulle assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1 gennaio 2015.

A chi si applica

Il beneficio, consistente in una riduzione della contribuzione da versare fino a 8.060 euro annui per 3 anni sulla nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata nel 2015, si applica a tutti i datori di lavoro privati e ai datori di lavoro agricoli (con alcune limitazioni).

Il beneficio è esteso anche ai soggetti non imprenditori pertanto si applica anche datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale quali ad esempio, studi professionali, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, ecc.

Tra i datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo, è esclusa la pubblica amministrazione.

Contratti di lavoro per i quali spetta l’esonero

L’esonero contributivo è concesso nei confronti dei seguenti rapporti di lavoro:

  • Contratto a tempo indeterminato (anche part-time);

  • Contratto di lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato;

  • Contratto a tempo indeterminato per i dirigenti;

  • Contratto a tempo indeterminato instaurato con vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;

  • Contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione di lavoro.

Risultano invece esclusi dall’esonero contributivo della Legge di Stabilità 2015:

  • Contratto di apprendistato;

  • Contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato;

  • Contratti di lavoro intermittente o a chiamata, anche indeterminato (Visto l’obiettivo di incentivare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con requisiti fondanti di stabilità).

L’esonero spetta anche se con il lavoratore, l’azienda ha precedentemente intrattenuto contratti a termine e spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato.

Importo dell'esonero

La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua e l’applicazione del predetto beneficio non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale.

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e la sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.

In relazione ai rapporti di lavoro part-time la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.

Condizioni Inps per il diritto all’esonero contributivo

Le condizioni complessive per il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo triennale recato dalla Legge di stabilità 2015 scaturiscono dalla natura della misura nonché dalle previsioni specifiche della citata legge di stabilità.

In particolare, il diritto alla fruizione dell’incentivo finalizzato a favorire l’assunzione risulta subordinato al rispetto:

  • dei principi della legge n. 92 del 2012 (Legge Fornero);

  • delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;

  • da taluni presupposti introdotti dalla Legge di stabilità 2015.

La circolare dell’Inps fornisce un’importante indicazione: l’assunzione a tempo indeterminato, per poter fruire dell’esonero contributivo della Legge di Stabilità 2015, deve essere effettuata in rispetto dei principi stabiliti dalla Legge Fornero in materia di violazione del diritto di precedenza, nonché risulta precluso l'esonero per i datori di lavoro interessati da periodi di sospensione dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga. L’assunzione inoltre non deve riguardare lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti.

L’Inps precisa nella circolare che la fruizione dell’esonero contributivo di cui si tratta è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006:

regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Al riguardo, si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le condizioni già stabilite dalla Legge di Stabilità 2015

Ci sono delle condizioni inserite nel testo normativo della Legge di Stabilità 2015, all’art. 1, comma 118 e seguenti della L. 190 del 2014.

La fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

• il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 118, secondo periodo, legge n. 190/2014).

Casi particolari:

Apprendistato nei 6 mesi precedenti, niente esonero contributivo triennale. Al riguardo, la circolare ricorda che, ancorché escluso dall’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto, il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato; pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire del presente esonero contributivo triennale.

Somministrazione nei 6 mesi precedenti, niente incentivo all’assunzione. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato.

Lavoro intermittente a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti: spetta l’esonero contributivo. Con riferimento, infine, al lavoro intermittente, si osserva come, in coerenza con le indicazioni fornite nell’ambito del precedente paragrafo, la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisca condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo triennale.

• il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1.10.2014-31.12.2014), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo (art. 1, comma 118, quarto periodo, legge n. 190/2014). Si tratta di una condizione introdotta all’evidente scopo di prevenire comportamenti elusivi della finalità della norma posti in essere nel corso del suo periodo di gestazione al solo scopo di conseguire illegittime riduzioni del costo del lavoro. Il campo di osservazione attiene alle società controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., dal/al datore di lavoro che assume; a soggetti comunque “facenti capo” al datore di lavoro che assume, condizione che si riscontra nel caso di etero direzione attraverso persona fisica ovvero per via di assetti proprietari coincidenti sotto il profilo sostanziale.

il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume. Difatti, in forza delle previsioni di cui al secondo periodo del più volte citato comma 118, ”L’esonero di cui al presente comma … non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio … sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”.  

 

 

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