Il Bonus di 80 euro anche per il 2016
Nella legge di Stabilità il Governo ha inserito la stabilizzazione del bonus di 80 euro di Renzi. Dal 2015 il credito Irpef diventa definitivo. Spetteranno ai lavoratori 960 euro totali annui, che verranno pagati in busta paga da gennaio a dicembre. Nel 2014 il credito Irpef era invece di 640 euro.
Nel disegno di Legge di Stabilità 2015, viene concesso un credito Irpef, art. 1 del D. L. 66/2014 per 80 euro per 12 mesi per un totale di 960 euro annuali. Tuttavia la cifra spettante in busta paga è diversa e dipende dal numero di giorni lavorativi nel mese.
Non cambiano le condizioni di spettanza del bonus. In sostanza la disposizione che è valida per il 2014, e che era provvisoria, con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità per l’anno 2015, sarà sostituito dal seguente comma 1-ter: “Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:
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960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
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960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2000 euro; in questo caso il bonus si riduce progressivamente fino ad azzerarsi; oltre € 26.000, infatti, non spetta nulla.
Il sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) riconosce il predetto bonus in via automatica sulla base delle informazioni in suo possesso senza necessità che sia prodotta, da parte dei lavoratori beneficiari, alcuna richiesta di erogazione in tal senso. Tutto ciò premesso, si evidenzia che l’effettivo diritto al bonus nonché la relativa quantificazione potrebbero essere influenzati dalla sussistenza di eventuali situazioni personali che esulano dal rapporto in essere con l’azienda. Si tratta nello specifico di:
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presunzione di produrre, nel periodo d’imposta 2015, un reddito complessivo superiore a 26.000 per effetto di ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dall’azienda (redditi da fabbricati fatta eccezione del reddito per l’abitazione principale, redditi da terreni, redditi da lavoro autonomo, di capitale, d’impresa, redditi diversi);
Attenzione: La presenza di un reddito complessivo superiore a 26.000 euro fa venir meno il diritto al bonus e implica l’obbligo di restituzione dello stesso nel caso in cui sia stato riconosciuto.
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percezione di ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o assimilati contestuali al rapporto in essere con l’azienda;
Attenzione: In presenza di più rapporti di lavoro (dipendente o assimilato) contestuali, il lavoratore può valutare di richiedere il riconoscimento del relativo importo ad uno solo dei sostituti d’imposta sulla base della sua situazione reddituale complessiva
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aver già beneficiato, nel corso del 2015, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, del bonus.
Attenzione: In questo caso il lavoratore potrebbe aver diritto ad un bonus di ammontare inferiore a quello determinato dall’azienda.
La comunicazione tempestiva delle situazioni sopra indicate consentirà di evitare che, sulla base dei soli dati reddituali in possesso dell’azienda, Le venga riconosciuto un bonus che dovrà successivamente restituire in tutto o in parte in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/UNICO). La invitiamo, pertanto, qualora ritenga necessario comunicare, ai fini in oggetto, le informazioni di cui sopra, a consegnarci il modulo allegato alla presente informativa, debitamente compilato, entro la data del 31/01/2016.
Attenzione: Le ricordiamo che la compilazione della comunicazione è facoltativa e in sua mancanza l’azienda provvederà a riconoscerLe il bonus laddove spettante in base alle informazioni in suo possesso.