ANF - Nuove modalità di presentazione della domanda
A partire dal 1° aprile 2019, le domande di Assegno per il Nucleo Familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, in modalità telematica.
Pertanto, a decorrere dalla predetta data, i lavoratori interessati non devono più presentare le domande ai propri datori di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16) ma esclusivamente in modalità telematica.
Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma vengono gestite dai datori di lavoro.
Le domande presentate in via telematica all’Inps, a decorrere dal 1° aprile 2019, sono istruite dall’Istituto previdenziale per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito di tale istruttoria sono individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.
L’utente può prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell’area riservata. In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare o dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura "ANF DIP".
Il lavoratore che presenta la domanda di "ANF DIP" deve, se la sua condizione personale lo richiede, presentare la domanda di "autorizzazione" tramite l’attuale procedura telematica "Autorizzazione ANF", corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. In caso di accoglimento, a decorrere dal 1° aprile 2019, al cittadino richiedente non è più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello "ANF43"), ma si procede alla successiva istruttoria della domanda di "ANF DIP", da parte della Struttura territoriale competente, secondo le nuove modalità operative.
In caso di reiezione, invece, è inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello "ANF58")
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’Inps, tramite:
- il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito Inps, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID almeno di Livello 2 o di CNS;
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore deve fare richiesta di pagamento diretto all’Inps, nel limite della prescrizione quinquennale. La prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto.
La domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continua ad essere presentata al datore di lavoro con il modello "ANF/DIP" (SR16) cartaceo come attualmente previsto.