FAQ

Le domande più frequenti e le nostre risposte


Gli assegni familiari per i lavoratori dipendenti vengono erogati dal proprio datore di lavoro in qualità di sostituto, per richiederli è necessario compilare in ogni sua parte il Modulo per gli assegni familiari e consegnarlo al proprio datore di lavoro

E’ possibile richiedere gli assegni familiari anche per periodi arretrati nei limiti prescrizionali, presentando al proprio datore di lavoro tanti moduli degli assegno familiari quanti sono i periodi di riferimento.

Si, tuttavia è necessario richiedere la preventiva autorizzazione all’Inps.

E’ necessario accedere al sito dell’INPS e tramite il “PIN Dispositivo” è possibile fare richiesta di autorizzazione ad includere i figli nel proprio nucleo familiare. Successivamente arriverà al dipendente il modulo di autorizzazione che sarà da consegnare al datore di lavoro. In caso di difficoltà potete anche recarvi presso un patronato o un consulente per espletare tale pratica.

Per aver diritto agli assegni familiari è necessario che il reddito del nucleo familiare sia costituito per almeno il 70% da “Reddito di lavoro dipendente” pertanto è necessario effettuare tale verifica preventiva.

La tendenza di parecchi contratti è di retribuire il dipendente con uno stipendio lordo fisso mensile indipendentemente dalle ore ordinarie di lavoro svolte nel mese. Pertanto per evidenziare il godimento di una festività infrasettimanale si eroga la festività ma si trattiene la stessa con pari importo di modo che la retribuzione fissa mensile rimanga inalterata.

La maggior parte dei contratti collettivi non prevedono il pagamento della Pasqua in quanto non è considerata festività.

In calce al cedolino paga è presente la suddivisione delle ferie e dei permessi, in maturati, goduti e residui spesso suddivisi per anno di maturazione (Anno corrente e anno precedente)

Con l’entrata in vigore del Libro Unico del Lavoro nel gennaio del 2009 la busta paga si compone di una sezione retributiva e di una sezione presenze tuttavia il datore di lavoro può consegnare al lavoratore esclusivamente la sezione retributiva.

In presenza di più modelli Cud per uno stesso anno consegnati da diversi sostituti d’imposta, il contribuente è sempre tenuto a verificare se sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Infatti, l’imposta dovuta sul totale dei redditi percepiti potrebbe essere superiore o inferiore a quella trattenuta, generandosi rispettivamente un importo a debito o a credito, quantificabile con il Mod. 730 o il Mod. Unico.

Il soggetto che presta assistenza fiscale valuterà eventuali condizioni di esonero in relazione alla tipologia di reddito posseduto e ai limiti di reddito previsti dalla normativa vigente.

Dal 2013 il Mod. Cud degli Enti Previdenziali (Inps e Inail) è reso disponibile esclusivamente con modalità telematiche. Tuttavia, al cittadino che ne faccia richiesta è garantito l’invio del Mod. Cud cartaceo. Per ulteriori informazioni telefonare al contact center integrato Inps/Inail 803.164 (numero gratuito). Le indennità Inps, così come quelle Inail, devono essere dichiarate nel Mod. 730 in quanto redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Per chi ha percepito in un anno oltre a redditi da lavoro dipendente, anche indennità Inps e Inail, valgono le considerazioni indicate nella FAQ n. 1

Si, è possibile indicando nel quadro “Familiari a carico” del Mod. 730 i codici fiscali di ciascun familiare, i mesi e, per i figli o altri familiari a carico, la percentuale di carico. Il soggetto che presta l’assistenza fiscale calcolerà l’importo delle detrazioni spettanti. Si ricorda che per poter considerare fiscalmente a carico un familiare, il limite di reddito complessivo da questo percepito in un anno deve essere uguale o inferiore ai 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. In caso di superamento, il dipendente che abbia percepito indebitamente le detrazioni per carichi familiari potrà allo stesso modo restituirle con il Mod. 730. Per comunicare variazioni nella situazione delle detrazioni è disponibile il “Modulo Detrazioni” nel Area Lavoratori del sito www.studiotomaino.it

No, la normativa in tema di lavoro accessorio stabilisce l’esenzione Irpef del reddito percepito attraverso i “voucher“ o “buoni lavoro“. Il compenso non deve essere inoltre considerato al fine del limite dei 2.840,51 per i carichi familiari.

I contribuenti che possono utilizzare il Mod. 730 sono essenzialmente tutti coloro i quali hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (si veda a riguardo la precisazione contenuta nella FAQ n…..), ovvero pensionati, lavoratori dipendenti, persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità), soci di cooperative, sacerdoti della Chiesa Cattolica.

Si, se si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio e a condizione che il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di aprile al mese di luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può utilizzare il Mod. 730 se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno precedente al mese di giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa il periodo di lavoro deve essere compreso almeno tra il mese di giugno e il mese di luglio dell’anno di presentazione del Modello 730.

I redditi dichiarabili nel Mod. 730 sono i:

- redditi dei terreni e dei fabbricati (locati e non);

- redditi di pensione, da lavoro dipendente e assimilati (es. contratti di lavoro a progetto, disoccupazione, cassa integrazione in deroga, mobilità), trattamenti pensionistici integrativi;

- redditi di capitale (es. utili derivanti dalla partecipazione a società);

- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);

- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);

- alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata (es. redditi percepiti dagli eredi).

Occorre distinguere tra spese detraibili (dimininuiscono l’imposta da pagare) e spese deducibili (diminuiscono il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta). Le principali spese detraibili per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% o 24% sono:

- le spese sanitarie;

- gli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale;

- spese per assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e la non autosufficienza;

- spese per istruzione;

- spese per addetti all’assistenza personale;

- spese per attività sportive per ragazzi;

- spese veterinarie;

- spese per asili nido;

- le erogazioni liberali.

Rientrano inoltre tra le spese detraibili anche:

- le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

- le spese per l’arredo degli immobili ristrutturati;

- le spese per interventi di risparmio energetico.

I principali oneri deducibili sono:

- i contributi previdenziali e assistenziali;

- l’assegno periodico corrisposto al coniuge;

- i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari;

- i contributi e i premi per forme pensionistiche complementari e individuali.

Si, sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, il cui importo varia in relazione all’ammontare del reddito complessivo. La particolarità, rispetto alle altre spese detraibili, è che se la detrazione spettante risulta superiore all’imposta dovuta, chi presta assistenza fiscale riconoscerà comunque un credito.

E’ il modello 730 già compilato dal Fisco con i dati trasmessi da Sostituti di Imposta, Banche, Assicurazioni, Enti previdenziali e con i dati ricavati dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

Le informazioni di cui dispone l’Agenzia delle Entrate sono relative ai familiari a carico, ai redditi di terreni e fabbricati, ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, altri redditi, acconti versati, eccedenze e crediti di imposta.

Gli oneri deducibili/detraibili già inseriti nel modello sono gli interessi passivi per mutui in corso, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e assistenziali e le spese pluriennali sostenute negli anni precedenti.

I contribuenti destinatari sono coloro che:

  1. nel 2014 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i quali il Sostituto d’imposta ha trasmesso nei termini all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica 2015;
  2. per l’anno d’imposta 2013 hanno presentato il Mod. 730/2014 oppure il Mod. Unico 2014, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730 o per dichiarare i soli quadri RM, RT e/o RW.

Tutti coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, tra cui, in particolare, i contribuenti con partita IVA o deceduti che hanno l’obbligo di presentare il Mod. Unico anziché il Mod. 730.

Sono altresì esclusi i contribuenti che, con riferimento all’anno d’imposta precedente, hanno presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento dell’elaborazione del 730 precompilato è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata, ai sensi dell’art. 36-bis D.P.R. N. 600/1973.

Il Modello 730 “precompilato dall’Agenzia delle Entrate” è reso disponibile al contribuente esclusivamente con modalità telematiche.

Per l’anno d’imposta 2014 sarà consultabile dal 15 Aprile 2015. I destinatari potranno accedervi direttamente o delegare il Sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, un Caf o un professionista abilitato.

E’ necessario autenticarsi preventivamente al servizio telematico “Fisconline”, seguendo le istruzioni indicate nell’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (https://telematici.agenziaentrate.gov.it).

In alternativa è possibile accedere con il PIN dispositivo INPS, se già in possesso, o registrandosi al sito Internet dell’Inps (https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp?bi=32&link=Il+PIN+online).

Dopo essersi autenticato, il contribuente può quindi visualizzare e stampare la propria dichiarazione dei redditi precompilata, accettare o modificare, anche con integrazione, i dati in essa contenuti, e inviare telematicamente il modello all’Agenzia delle Entrate.

Può inoltre versare le somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario, postale o inoltrare richiesta di rimborso.

In alternativa all’accesso diretto il contribuente può delegare uno dei seguenti soggetti all’accesso e alla consultazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata:

  • Sostituto d’imposta, che ha comunicato di voler prestare assistenza fiscale ai propri dipendenti;
  • Caf o professionista abilitato.

E’ sufficiente presentare apposita delega con allegata copia di un documento di identità valido.

Il lavoratore può delegare il Sostituto d’imposta solo se:

  • Per l’invio della dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata il Sostituto d’imposta ha prestato assistenza fiscale diretta;
  • la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata è stata trasmessa dal Sostituto d’imposta nei termini all’Agenzia delle Entrate.

Il Modello 730 precompilato può essere: - Accettato/presentato senza modifiche: i dati precompilati sono corretti o e la dichiarazione può essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate; - Modificato/Integrato: i dati precompilati sono incompleti e/o errati. La modifica si rende necessaria se non sono stati inseriti dal Fisco dei redditi o per far valere in dichiarazione ulteriori oneri detraibili/deducibili. Il contribuente può gestirla direttamente o indirettamente seguendo le modalità indicate al punto 7.

Il vantaggio principale riguarda il controllo formale (art. 36 ter del DPR n. 600/73) sugli oneri indicati nel Modello 730 precompilato, differente a seconda che si tratti di:

  • dichiarazione accettata o presentata senza modifiche direttamente o tramite il Sostituto di imposta che presta assistenza fiscale: l’Agenzia delle Entrate non effettuerà il controllo formale sugli oneri inseriti nel modello precompilato;
  • dichiarazione presentata con modifiche direttamente o tramite il Sostituto di imposta che presta assistenza fiscale: il controllo formale riguarderà tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, ivi compresi quelli già inseriti nel modello precompilato;
  • dichiarazione presentata con o senza modifiche tramite il Caf o un professionista abilitato: il controllo formale riguarderà tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, ivi compresi quelli già inseriti nel modello precompilato, e sarà effettuato nei confronti del Caf o professionista. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni/deduzioni.

I contribuenti interessati dal Modello 730 “precompilato dall’Agenzia delle Entrate” potranno decidere di presentare comunque la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, ovvero non delegando il Sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato, senza commettere alcuna irregolarità.

L’utilizzo del modello 730 precompilato, infatti, NON E’ UN OBBLIGO, ma solo un’opzione in più per i lavoratori.

Il Modello 730/2015 dovrà essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 Luglio 2015.

Il 7 Luglio è anche lo stesso termine entro cui poter presentare la dichiarazione al Sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, ad un Caf o ad un professionista abilitato.

E' possibile accedere con le proprie credenziali tramite questo sito (www.studiotomaino.it) in alto a destra selezionando "AREA RISERVATA"

No, perché il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro subordinato.

No, l’assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.

Si, la revoca delle dimissioni deve essere inoltrata entro 7 giorni dalla richiesta di dimissioni già effettuata, ma trascorso questo termine, non è più possibile accedere alla funzione “Revoca”, e le dimissioni diventano effettive, determinando necessariamente la cessazione del rapporto di lavoro.

Sì, nella compilazione è possibile inserire “Dimissioni per giusta causa” come Tipologia di comunicazione.

In questo caso il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. L’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro è del resto comprovata dallo stato di malattia del primo.

l Decreto Legislativo n.151/2015 esclude i lavoratori domestici, le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale. Sono poi esclusi i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell’articolo 55, comma 4 del Decreto Legislativo n.151/2001 che prevedono la convalida presso gli Uffici territoriali competenti.



Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo. (Henry Ford)

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