Addio al CUD, arriva la C.U. anche per gli autonomi

Scritto da Davide Tomaino. Postato in News Area Aziende

Con la nuova Certificazione Unica (CU 2015) si profilano importanti novità per i sostituti d’imposta e per i lavoratori autonomi.

La CU 2015 sostituisce, a partire dal periodo d’imposta 2014, il vecchio CUD e la certificazione dei compensi degli autonomi emessa in forma libera su carta intestata dell’azienda.

Numerose le novità: dalla grafica ai dati, ai destinatari. La CU 2015 deve essere consegnata ai percettori entro il 28 febbraio e trasmessa, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo.

L’invio riguarda tutti coloro che hanno effettuato le ritenute di cui al Titolo III del DPR 600/73 o degli intermediari, ovvero:

- Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente

- Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

- Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi

- Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari

- Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore

- Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

- Ritenuta sui dividendi

- Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.

In sostanza va anticipato al 7 marzo di ogni anno parte del lavoro che viene fatto per il quadro LA del modello 770.

Nel nuovo C.U. è stato previsto un nuovo quadro relativo alla certificazione dei compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ove dovranno essere inserite esattamente le informazioni che generalmente venivano dichiarate nel modello 770, quadro LA autonomi.

Ulteriore informazione richiesta riguarda i dati inerenti i contributi previdenziali, se previsti, a carico del soggetto erogante e la quota a carico del lavoratore autonomo. Gli stessi compensi, con relative ritenute d’acconto operate e versate dal committente, saranno poi dichiarati dai lavoratori autonomi e dai professionisti nel proprio modello Unico PF o modello 730.

La Certificazione Unica dei redditi andrà anche consegnata, sempre entro il 28 febbraio 2015, al percettore del reddito o sostituito d’imposta. Per tutti coloro che hanno corrisposto i redditi sopra indicati effettuando, in qualità di sostituto d’imposta (ad esclusione quindi di chi occupa COLF/BADANTI) sorge quindi un nuovo obbligo sanzionato, in mancanza, con € 100 a percettore.

Per i nostri Clienti, e per ciò che concerne i redditi corrisposti ai lavoratori da noi gestiti, provvederemo ad affrontare il nuovo obbligo; per ciò che concerne invece le certificazioni da altri redditi comunichiamo di essere disponibili ad effettuare:

1) l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate;

2) il rilascio della certificazione da spedire al percettore su modello ministeriale;

Tutta la documentazione cartacea (fatture, ricevute compensi o certificazioni ) e i dati dei singoli percettori previsti nel modello Ministeriale dovranno esserci inviati entro e non oltre il 31/01/2015.

Lo Studio declinerà ogni responsabilità in caso di errata o incompleta documentazione fornitaci.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

 

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