Le novità del Modello 730/2016

Le novità nella dichiarazione dei redditi Modello 730/2016 si concentrano essenzialmente nelle nuove detrazioni previste per:

  • Spese di istruzione: è possibile detrarre il 19% delle spese di istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia (scuola materna), del primo ciclo di istruzione (scuola elementare e medie) e della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) fino ad un importo annuo di 400 euro per alunno o studente. Resta ferma la detrazione del 19% per le spese di istruzione universitaria;
  • Spese funebri: la detrazione del 19% spetta per le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela, per un importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse. Fino al periodo d’imposta 2014 occorreva invece che esistesse un vincolo di parentela ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile;
  • Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio: è riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Sono inoltre state prorogate anche per l’anno 2015 le detrazioni del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio e per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, nonché le detrazioni del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e all’adozione di misure antisismiche.

Altre novità riguardano:

  • Bonus Irpef lavoratori dipendenti e assimilati: l’importo annuo passa da 640,00 euro a 960,00 euro, per redditi fino a 26.000 euro;
  • Erogazioni liberali a favore delle ONLUS: è stato innalzato da 2.065 euro a 30.000 euro annui l’importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS (detrazione del 26%).

Inoltre, dal 15/04/2016 l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile in modalità telematiche il Modello 730 precompilato. con più dati rispetto all’anno di imposta 2014. Rimane ferma la facoltà per il contribuente di utilizzare o meno il 730 precompilato.

Si ricorda, infine, che anche il contribuente che non avesse un sostituto di imposta può comunque utilizzare il Modello 730 senza sostituti per il conguaglio fiscale dell’anno 2016.

 

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