La tua Azienda è in regola con Registro Infortuni?

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Il Registro Infortuni è rimasto l'unico documento cartaceo obbligatorio, in materia di lavoro, da conservarsi presso l'Azienda.

Tuttavia non tutte le Aziende sono in regola con le modalità di tenuta.

Il registro infortuni è obbligatorio per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinato a norma del nuovo D. Lgs. 81/2008, art. 3 comma 4, che definisce il campo di applicazione del decreto stesso.

Il D.M. 12 settembre 1958, istitutivo del registro, fornisce i criteri con cui tale documento deve essere tenuto e compilato:

- deve essere conservato sul luogo di lavoro;

- deve essere intestato all'azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina;

- deve essere tenuto senza alcuno spazio bianco;

- le scritture devono essere effettuate con inchiostro indelebile (non si accettano bianchettature ed etichette rimuovibili); -

- non sono consentite abrasioni: eventuali rettifiche o correzioni devono essere effettuate in modo che il testo sostituito sia comunque leggibile;

- deve essere vidimato dall'A.S.L. di competenza (valido per la Regione Piemonte);

- deve essere conservato per almeno quattro anni dall'ultima registrazione;

- deve essere tenuto costantemente aggiornato dall'azienda.

 

Di seguito si elencano alcune risposte alle domande frequenti sulla corretta tenuta del Registro Infortuni (valide per la Regione Piemonte, per le altre regioni si invita a contattare l'Asl di propria competenza)

1. Entro quanto tempo dall'inizio dell'attività deve essere vidimato il registro infortuni?

Da subito. Hanno l’obbligo di tenuta del registro infortuni tutte le ditte in cui vi sia almeno un lavoratore subordinato o ad esso equiparato (socio, coadiuvante, ecc. anche se non assicurato), oltre il titolare. Non è necessario vidimare il registro se la ditta è impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile oppure se è costituita dal solo titolare.

2. Se non è stata effettuata la vidimazione del registro infortuni, la ditta incorre in qualche sanzione?

Sì, una sanzione amministrativa.

3. Se la ditta ha effettuato la vidimazione del registro infortuni, ma il registro viene conservato fisicamente dal consulente del lavoro, anziché sul luogo di lavoro, incorre in qualche sanzioni?

Sì, una sanzione amministrativa poiché i registri infortuni devono essere obbligatoriamente conservati sul luogo di lavoro, a disposizione degli organi di vigilanza; non possono essere conservati “per comodità” presso il consulente del lavoro.

4. Una ditta s.n.c., anche se non ha dipendenti, deve il vidimare il registro infortuni?

Il socio, secondo l’art. 2 comma 1- lett. a) del decreto legislativo 81/08, è equiparato al lavoratore dipendente; di conseguenza, la ditta deve vidimare il registro infortuni.

5. Quanti registri infortuni deve avere una scuola?

Soltanto uno, valido per alunni, professori, altro personale.

6. Se la ditta smarrisce il registro infortuni cosa deve fare?

La ditta deve sporgere denuncia di smarrimento e contemporaneamente dovrà istituire un nuovo registro infortuni.

Si consiglia di conservare la denuncia di smarrimento sopra descritta, unitamente al nuovo registro infortuni.N.B.: se la denuncia di smarrimento non è stata fatta in data precedente ad un eventuale ispezione da parte degli Organi di Vigilanza, potrebbe comportare l’irrogazione della sanzione amministrativa.

7. Se la ditta cessa l'attività, quali procedure in merito al registro infortuni occorre ottemperare?

Non esiste una procedura specifica, il registro infortuni va considerato come un qualsiasi altro documento amministrativo dell'azienda: va conservato per almeno 4 anni dall’ultima registrazione o dalla cessazione dell’attività.

8. Quali infortuni vanno annotati sul registro?

Tutti gli infortuni che comportano una assenza di almeno un giorno escluso quello dell’evento.

9. La variazione della posizione Inail/PAT, comporta la vidimazione di un nuovo registro infortuni?

No. Si ricorda di annotarla nell’ultima pagina del registro.

10. L’azienda con più unità locali, quanti registri infortuni deve avere?

Nel caso in cui un’azienda abbia delle unità locali all’interno della stessa provincia, è sufficiente un solo registro (se viene effettuata la stessa attività lavorativa e se il datore di lavoro è lo stesso). Si consiglia di tenere presso le altre unità operative una copia del registro infortuni aggiornato.

11. La variazione della ragione/denominazione sociale, indirizzo della sede legale o della sede dell'unità produttiva comporta la vidimazione di un nuovo registro infortuni?

No, ma necessita di Voltura. L’azienda è tenuta a compilare il modulo di richiesta vidimazione / voltura registro infortuni, a versare i diritti sanitari pari a € 8,00, e recarsi presso una delle Segreterie S.Pre.S.A.L. con il registro infortuni: Lo S.Pre.S.A.L. effettuerà la variazione sull’ultima pagina dei registro. Soltanto nel caso di aggiunta di una ulteriore nuova unità produttiva, non è necessario pagare i diritti sanitari.

12. Nel caso in cui l’azienda sposti la sede legale o l'unità produttiva nel territorio della stessa A.S.L., deve provvedere alla vidimazione di un nuovo registro infortuni?

No, ma è necessario effettuare la VOLTURA del registro già esistente e in possesso dall’azienda, come descritto al punto 11

13. La variazione dell’indirizzo della sede legale o della sede dell'unità produttiva prevista da Comune, comporta la vidimazione di un nuovo registro infortuni?

No, in tal caso lo S.Pre.S.A.L. effettuerà la variazione sull’ultima pagina dei registro: recarsi presso la sede S.Pre.S.A.L. con il registro infortuni e copia della lettera del Comune (che dovrà poi essere conservata all’interno del registro). Non è necessario pagare i diritti sanitari.

14. Nel caso in cui l’azienda sposti la sede legale o l'unità produttiva nel territorio di un'altra A.S.L., deve provvedere alla vidimazione di un nuovo registro infortuni?

E’ necessario rivolgersi allo S.Pre.S.A.L. dell’ASL territorialmente competente per le informazioni.

15. Nel caso di aziende o di enti con più unità produttive stabili (ad es. pubbliche amministrazioni, imprese di pubblici servizi: trasporti, acqua, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, distribuzione di combustibili e carburanti, ecc..), aziende di credito e delle assicurazioni, aziende commerciali aventi più punti vendita (ad es. supermercati, grandi magazzini, ecc..), quanti registri devono essere vidimati?

In tali casi, è sufficiente la vidimazione di un unico registro infortuni valido per tutte le unità produttive ubicate nel territorio di competenza della stessa ASL, da custodirsi nella sede dove risiede il datore di lavoro o nella sede centrale dell'impresa, mentre, nelle altre unità, è sufficiente una fotocopia aggiornata. Nel caso di dislocazione in ASL diverse, appartenenti alla stessa provincia, è opportuno informarsi presso l'altra ASL. Oltre l'ambito provinciale, dovrà essere vidimato un altro registro.

16. Nel caso di imprese che svolgono attività di breve durata (indicativamente fino a 30 giorni lavorativi) e prevalentemente fuori della propria sede (quali ad esempio i cantieri edili e stradali, le imprese di pulizia, le imprese che svolgono attività di manutenzione di attrezzature ed impianti), quanti registri devono essere vidimati?

Tali imprese devono vidimare un solo registro da custodirsi presso la sede legale dell'azienda, anche se la stessa si trovi fuori dal territorio di competenza dell'ASL, ma nello stesso ambito provinciale. (E’ conveniente comunque sempre informarsi presso la ASL in cui si svolgono tali attività di breve durata). Si consiglia di tenere presso le altre unità operative una copia del registro infortuni aggiornato. Nel caso in cui i lavori siano dislocati oltre l'ambito provinciale, è opportuno vidimare un altro registro sentendo l’ASL di competenza.

 

 

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