Il "JOB ACT" in Gazzetta Ufficiale

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E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge 34/2014 contenente disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. In particolare vengono semplificate alcune tipologie contrattuali come il contratto a termine e di apprendistato.

 

Cosa cambia...

 

TEMPO DETERMINATO: Viene eliminata la necessità di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per la stipulazione del contratto a termine.

La nuova norma stabilisce come unico limite quello della durata massima del contratto, che non può superare i 36 mesi complessivi, comprese le eventuali proroghe. La nuova disciplina libera quindi in modo generalizzato la stipulazione del contratto a termine dal vincolo delle causali.

La nuova disposizione introduce un limite percentuale generale del 20% dell’organico complessivo per la stipulazione dei contratti a termine. E' in ogni caso garantita la possibilità di avviare almeno un contratto a termine per le imprese sino a 5 dipendenti. La nuova disposizione modifica il regime della proroga del contratto a termine. In particolare, la proroga non è più ammessa “una sola volta” ma “fino ad un massimo di otto volte”, che si sommano alla durata del contratto originario.

 

APPRENDISTATO: Per i nuovi contratti di apprendistato che saranno avviati dopo l’entrata in vigore del decreto non sarà più necessaria la redazione del piano formativo individuale.

E’ prevista la completa abolizione di qualsiasi obbligo da parte del datore di lavoro di confermare in servizio gli apprendisti che terminano il loro periodo formativo al fine di poter legittimamente avviare nuovi rapporti di apprendistato.

Per gli apprendistati finalizzati all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale viene introdotta una interessante variante riferita alla retribuzione spettante all’apprendista; in particolare si stabilisce che al lavoratore sia riconosciuto un trattamento economico che:

- Tenga conto delle ore effettivamente prestate;

- Retribuisca le ore di formazione nella misura del 35% rispetto al monte ore complessivo

 

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