Lavoratori somministrati, la comunicazione entro il 31 gennaio

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Si ricorda che entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende che si siano avvalse nell'anno precedente di lavoratori in somministrazione hanno l’obbligo di comunicare alle proprie organizzazioni sindacali il numero, i motivi e la durata dei contratti di somministrazione di lavoro sottoscritti nonché il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

 

Si precisa che:

- La comunicazione deve essere effettuata dall’Utilizzatore alle proprie organizzazioni sindacali; in particolare, ai propri sindacati interni (RSU/RSA) se presenti; oppure, in loro mancanza, alle organizzazioni sindacali territoriali (CGIL, CISL, UIL di comparto);

- Entro il 31 gennaio devono essere comunicati tutti i contratti stipulati (la norma parla di “conclusi”, da intendersi appunto “stipulati”) dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente;

- Come ”motivi dei contratti di somministrazione” consigliamo di indicare unicamente la tipologia di esigenza che ha dato origine al contratto;

- La comunicazione si riferisce tanto alla somministrazione di lavoro a tempo determinato quanto alla somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing);

 

Per ulteriori informazioni o per i dati da inserire si invita a far riferimento alle Agenzie di somministrazione.

 

Come chiarito dal Ministero del Lavoro con nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187, nell’ipotesi di mancato o non corretto assolvimento del suddetto obbligo trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo da € 250 a € 1.250.

 

 

 

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